Diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, “persistente volontà” del genitore di mantenere l’anonimato e morte di quest’ultimo

Diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, “persistente volontà” del genitore di mantenere l’anonimato e morte di quest’ultimo
12 Settembre 2016: Diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, “persistente volontà” del genitore di mantenere l’anonimato e morte di quest’ultimo 12 Settembre 2016

Anche la Cassazione civile, con la sentenza n. 15024/2016, di recente pubblicazione, interviene sulla delicatissima problematica del conflitto tra il diritto dell’adottato conoscere le proprie origini e quello del genitore di mantenere l’anonimato. La questione aveva di recente impegnato la Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013). Il caso discusso avanti ai Giudici di Piazza Cavour era quello di una donna che era stata adottata ed aveva proposto istanza al Tribunale per i minorenni di poter accedere ai dati riguardanti la madre, ormai da tempo deceduta, che l’aveva partorita chiedendo di rimanere anonima. La sua domanda era stata rigettata tanto in primo grado che in appello. La Cassazione, dopo aver osservato che “il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trovo un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale” ed aver ricostruito la giurisprudenza CEDU in materia, ha inteso porsi nel solco della citata sentenza della Corte Costituzionale, laddove questa aveva ritenuto l’illegittimità costituzionale delle norme che sancivano l’assoluta irreversibilità del segreto circa l’identità della madre, qualora costei avesse manifestato la volontà di rimanere anonima. La Cassazione ha dichiarato “la impossibilità di ritenere operativo oltre il limite della vita della madre” il termine di 100 anni dalla data di formazione del documento per il rilascio in copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di quest’ultimo stabilito dall’art. 93, comma secondo del d. lgs. n. 196/2003. Ciò in quanto diversamente “la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta costituzionale”, producendosi l’effetto paradossale per cui “l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevole di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta”, con la contestuale (ed irragionevole) “definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini”. Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso propostole, autorizzando l’istante “ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica”.

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